Palio d’agosto, ecco le proposte di sanzione: un Palio di squalifica per l’Aquila, uno per la Torre. Cinque carriere per Bighino
Con apposite ordinanze firmate dall’assessore delegato alla giustizia paliesca Giuseppe Giordano, in data di oggi, giovedì 9 novembre, sono state formulate le proposte di sanzione su specifici comportamenti contrari alle norme del Regolamento per il Palio, relative al Palio del 16 agosto 2023. Come da medesimo Regolamento sono adesso concessi dieci giorni ai destinatari delle proposte per presentare alla giunta comunale le memorie difensive.
Presa visione delle memorie presentate dalla Nobile Contrada dell’Aquila, l’assessore delegato propone: “Considerato quanto previsto dall’articolo 97 punto a, la sanzione di una censura per il seguente motivo: essersi il proprio fantino, in occasione della seconda prova, posizionato da subito accanto alla Contrada della Pantera e aver cercato ripetutamente di ostacolarla, generando la reazione del fantino della Contrada stessa e contravvenendo all’articolo 101, comma 2, combinato con l’articolo 64, comma 1 […] e in relazione alle motivazioni contenute nel procedimento a carico del fantino Valter Pusceddu detto Bighino di pari data, che fa parte integrale del presente; considerato quanto previsto dall’articolo 97 punto c, la sanzione di un Palio di squalifica, e relative prove, dal prossimo Palio in cui la Nobile Contrada dell’Aquila avrà diritto di partecipare per il seguente motivo: essersi il proprio fantino, in occasione della mossa del Palio, disinteressato fin da subito intenzionalmente di mantenere la propria posizione tra i canapi ed avere cercato ininterrottamente di ostacolare la Contrada della Pantera, peraltro posizionandosi in ripetute occasioni davanti alla rincorsa impedendole di entrare tra i canapi. Tutto ciò ha contribuito a creare una situazione di grande confusione per tutte le Contrade. Anche i vari richiami del Mossiere e le uscite dai canapi sono risultati assolutamente inefficaci e contravvenendo all’articolo 101, comma 2, combinato con l’articolo 87 che richiama l’articolo 64 comma 1 […] e in relazione alle motivazioni contenute nel procedimento a carico del fantino Valter Pusceddu detto Bighino di pari data, che fa parte integrale del presente”.
Presa visione delle memorie presentate dalla Nobile Contrada del Bruco, l’assessore delegato propone: “Considerato quanto previsto dall’articolo 97 punto a, la sanzione di una censura per il seguente motivo: essere il proprio fantino, in occasione della mossa del Palio, partito dal terzo posto anziché dal secondo, assegnato dall’ordine della mossa e contravvenendo all’articolo 101 comma 2, combinato con l’articolo 87 che richiama l’articolo 64 comma 1 […] e in relazione alle motivazioni contenute nel procedimento a carico del fantino Enrico Bruschelli detto Bellocchio di pari data, che fa parte integrale del presente”.
Presa visione delle memorie presentate dalla Contrada della Chiocciola, l’assessore delegato propone: “Considerato quanto previsto dall’articolo 97 punto a, la sanzione di una censura per il seguente motivo: avere il proprio fantino, in occasione della mossa del Palio, abbassato il cavallo ed essere partito dal secondo posto anziché dal terzo assegnato dall’ordine della mossa e contravvenendo all’articolo 101, comma 2, combinato con l’articolo 87 che richiama l’articolo 64 comma 1 […] e in relazione alle motivazioni contenute nel procedimento a carico del fantino Giuseppe Zedde detto Gingillo di pari data, che fa parte integrale del presente”.
Presa visione delle memorie presentate dalla Nobile Contrada dell’Oca, l’assessore delegato propone: “Considerato quanto previsto dall’articolo 97 punto a, la sanzione di una censura per il seguente motivo: avere i propri contradaioli, in più occasioni e ripetutamente cantato storpiando l’inno della Contrada della Torre e contravvenendo all’articolo 101, comma 2, combinato con il disposto, punto 3, dell’ordinanza del Sindaco numero 93 protocollo numero 65684 che richiama l’articolo 9, commi 4 e 5”.
Presa visione delle memorie presentate dalla Contrada della Torre, l’assessore delegato propone: “considerato quanto previsto dall’articolo 97 punto c, la sanzione di un Palio di squalifica, e relative prove, dal prossimo Palio in cui la Contrada della Torre avrà diritto di partecipare per il seguente motivo: avere il proprio fantino, in occasione della mossa del Palio, scorso in basso fino a incontrare la Nobile Contrada dell’Oca e aver avviato una ripetuta azione di disturbo, con ciò contribuendo a creare una situazione di grande confusione. Anche i vari richiami del Mossiere e le uscite dai canapi sono risultati assolutamente inefficaci e contravvenendo all’articolo 101, comma 2, combinato con l’articolo 87 che richiama l’articolo 64 comma 1 […] e in relazione alle motivazioni contenute nel procedimento a carico del fantino Giosuè Carboni detto Carburo di pari data, che fa parte integrale del presente”.
Al termine di questa fase del procedimento, secondo l’articolo 98 del Regolamento per il Palio “la Giunta Comunale, senza la partecipazione dell’assessore delegato, e dopo aver preso visione della proposta di sanzione e delle eventuali memorie difensive, delibera con contestuale motivazione da notificarsi alle Contrade interessate”.
Presa visione delle memorie presentare dal fantino Jonatan Bartoletti detto Scompiglio, l’assessore delegato propone: “considerato quanto previsto dall’articolo 99, la sanzione di una diffida” per le motivazioni contenute nell’atto, “cui si rimanda per le opportune motivazioni evidenziando al contempo come l’interpretazione dello stesso articolo, così come disposto dalla norma interpretativa approvata dal Consiglio Comunale numero 99 del 17 giugno 2019, non sia riconducibile alla Contrada della Pantera”.
Presa visione delle memorie presentate dal fantino Enrico Bruschelli detto Bellocchio, l’assessore delegato propone: “considerato quanto previsto dall’articolo 99, la sanzione di una ammonizione” per le motivazioni contenute nell’atto, “cui si rimanda per le opportune motivazioni; al contempo va precisato che per tale comportamento è stata proposta sanzione alla Nobil Contrada del Bruco per violazione dell’articolo 101”.
Presa visione delle memorie presentate dal fantino Giosuè Carboni detto Carburo, l’assessore delegato propone: “Considerato quanto previsto dall’articolo 99, la sanzione di due Palii di squalifica, e relative prove” per le motivazioni contenute nell’atto, “cui si rimanda per le opportune motivazioni; al contempo va precisato che per tale comportamento è stata proposta sanzione alla Contrada della Torre per violazione dell’articolo 101”.
Presa visione delle memorie presentate dal fantino Valter Pusceddu detto Bighino, l’assessore delegato propone: “Considerato quanto previsto dall’articolo 99, la sanzione di una ammonizione” per le motivazioni contenute nell’atto “cui si rimanda per le opportune motivazioni; al contempo va precisato che per tale comportamento è stata proposta sanzione alla Nobile Contrada dell’Aquila per violazione dell’articolo 101; considerato quanto previsto dall’articolo 99, la sanzione di cinque Palii di squalifica, e relative prove”, per le motivazioni contenute nell’atto “cui si rimanda per le opportune motivazioni; al contempo va precisato che per tale comportamento è stata proposta sanzione alla Nobile Contrada dell’Aquila per violazione dell’articolo 101”.
Presa visione delle memorie presentate dal fantino Giuseppe Zedde detto Gingillo, l’assessore delegato propone: “considerato quanto previsto dall’articolo 99, la sanzione di una ammonizione” per le motivazioni contenute nell’atto “cui si rimanda per le opportune motivazioni; al contempo va precisato che per tale comportamento è stata proposta sanzione alla Contrada della Chiocciola per violazione dell’articolo 101”.
Al termine di questa fase del procedimento, secondo l’articolo 99 del Regolamento per il Palio “la Giunta Comunale, senza la partecipazione dell’assessore delegato, e dopo aver preso visione della proposta di sanzione e delle eventuali memorie difensive, delibera con contestuale motivazione da notificarsi ai fantini interessati”.