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Palio dell’Assunta, ordinanza sul divieto di vendita e detenzione di bevande alcoliche

Palio dell’Assunta, ordinanza sul divieto di vendita e detenzione di bevande alcoliche
  • PubblicatoLuglio 11, 2024

Il Sindaco di Siena Nicoletta Fabio ha firmato oggi, giovedì 11 luglio, un’ordinanza relativa al divieto di vendita e detenzione di bevande alcoliche per i giorni del Palio del 16 agosto 2024. “Nei giorni delle prove regolamentate, della tratta e delle prove – si legge nell’atto -, a partire dalle ore 18 e fino alla conclusione di ogni prova, nonché nel giorno della corsa del Palio, a partire delle ore 14,30 e fino alla conclusione della stessa”, l’ordinanza dispone la vigenza “del divieto per chiunque di introdurre o detenere dentro Piazza del Campo, nelle vie e nei vicoli di accesso alla stessa, nonché nello spazio delimitato dai cancelli di chiusura della piazza, bevande alcoliche di ogni gradazione; del divieto per chiunque di introdurre o detenere dentro Piazza del Campo, nelle vie e nei vicoli di accesso alla stessa, nonché nello spazio delimitato dai cancelli di chiusura della piazza, bottiglie o contenitori di vetro o metallo e bibite congelate”.

Il documento richiama l’ordinanza avente a oggetto “Disposizione in materia di attività commerciali e esercizi di somministrazione di alimenti e bevande”, che sancisce, fra l’altro, “il divieto alle attività (commercianti in sede fissa ed esercizi di somministrazione di alimenti e bevande) che insistono nella Piazza, nelle vie e vicoli afferenti alla stessa, comprese quelle poste all’interno dello spazio delimitato dai cancelli di chiusura, di cedere e/o di vendere, anche per asporto, bibite contenute in bottiglie di vetro o in contenitori metallici, per le prove regolamentate, la tratta, per le prove e per la corsa del Palio, prevedendo inoltre la vendita di bevande analcoliche esclusivamente in contenitori di cartone o materiale plastico privi di tappo e privi di sostanze congelate”. Inoltre richiama l’ordinanza avente a oggetto “Disposizioni per i commercianti su area pubblica posti nel Campo”, che dispone “la vendita nel Campo per i commercianti su area pubblica di bevande analcoliche esclusivamente in contenitori di cartone o materiale plastico privi di tappo e privi di sostanze congelate e prevede il divieto assoluto di introdurre o vendere nel Campo bibite in bottiglie di vetro o in contenitori metallici, al fine di prevenire possibili incidenti”. Con l’ordinanza, in occasione delle prove regolamentate, della tratta, delle prove e della corsa del Palio, si ritiene “di porre in essere ogni azione utile a migliorare le condizioni di ordine e sicurezza pubblica e di tutela dell’incolumità pubblica, di estendere a chiunque il divieto di introdurre o detenere dentro la Piazza del Campo, nelle vie di accesso alla stessa e nei vicoli afferenti, nonché all’interno dello spazio delimitato dai cancelli di chiusura della Piazza, bottiglie o contenitori di vetro o metallo e bibite congelate e munite di tappo”.

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Redazione